STATUTO della “Società Italiana Pro-Segugio”
Sez. Provinciale di Oristano con sede a Samugheo
COSTITUZIONE – SCOPI
ART.1: È Costituita, con sede a Samugheo, L'associazione specializzata denominata
"SOCIETA' ITALIANA PRO SEGUGIO", in sigla anche "S.I.P.S." Sez. Provinciale di
Oristano con sede a Samugheo. Ha una durata illimitata e non ha scopo di lucro.
ART. 2: L'associazione ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio,
la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze da seguita e le razze Italiane
in via di riconoscimento.
1- Propaganda la divulgazione ed il miglioramento delle razze da seguita, ed assiste, nei
limiti delle proprie possibilità i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un
interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
2- Promuove manifestazioni, direttamente o indirettamente in collaborazione con l'ENCI,
con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società.
3- è associata, per il tramite della ”S.I.P.S.” Nazionale, all’Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana ( ENCI ) del quale osserva le norme e le direttive, risolvendo gli incarichi che le
saranno da esso delegati;
Soci
ART.3: Sono soci tutti coloro che dimostrino accertato interesse verso il miglioramento
delle razze da Seguita.
1-I soci non devono svolgere le attività commerciali che possano determinare contrasto con
gli obbiettivi della Sips.
2-La domanda di ammissione a socio, deve essere presentata scritta e firmata, indirizzata al Presidente, che la propone al consiglio, il quale in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.
3-La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per mancato versamento della
quota sociale di due anni consegutivi per espulsione deliberata dalla Commissione
disciplinare Sips o per morosità accertata.
Organi Sociali
ART.4: Sono organi Sociali della SI.P.S. provinciale
1- L`assemblea Generale Dei Soci
2- Il Consiglio direttivo Provinciale composto da 15 ( quindici ) consiglieri eletti.
3- Il Presidente
4- Vice Presidente
5- Tesoriere
6- Segretario
7- Il Consiglio Esecutivo
8- Il Collegio dei Probiviri
9- Il Collegio sindacale o dei revisori dei conti
Assemblea Generale dei Soci
ART.5 : L’Assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale
dell’anno in corso e che siano soci dall’anno precedente. Ogni socio ha diritto al voto,
può farsi rappresentare mediante delega scritta e firmata, ogni socio può presentare
massimo 3 deleghe. Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state
intestate, 2 giorni lavorativi antecedenti la data dell’assemblea.
1- I soci onorari hanno diritto di parola ma non possono votare.
2- L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un socio chiamato a presiederla.
3- L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, almeno 1 volta l’anno, entro il mese di Aprile
per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno precedente e del Bilancio
Preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea si pronuncia a maggioranza dei voti, in caso
di parità si ripete la votazione fino a conseguimento della maggioranza.
4- L’assemblea è convocata almeno 10 giorni prima dello svolgimento, tramite avviso sugli
organi ufficiali, lettera, mail oppure SMS.
5- L`Assemblea dei soci ha il compito di deliberare:
a) Sul Programma generale della Sezione Provinciale;
b) Sulla elezione delle cariche sociali;
c) Sui rendiconti finanziari;
d) Sulle modifiche dello statuto;
e) Sulla misura della quota associativa annuale.
6- Al Presidente spetta espletare le attività preliminari connesse all’Assemblea, quali:
a- Verificare l’elenco di soci che hanno diritto a votare e le Deleghe presentate sino a 2
giorni lavorativi prima della data dell’Assemblea.
b– Acquisire il numero dei soci presenti all’Assemblea e delle eventuali deleghe.
c– Stabilire le regole per lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea.
d– Presiedere e dirigere con il Segretario e gli scrutatori le procedure di voto e di scrutinio.
e- Proclamare i risultati delle votazioni.
7- Al Segretario spetta:
a– Redigere il verbale dell’Assemblea, comprendente il resoconto dello scrutinio dei voti, che è
inserito nel libro dei verbali del Consiglio.
b– Acquisire l’elenco presenze da cui risulta il nominativo dei Soci intervenuti e di quelli
rappresentati per delega.
8-Le votazioni si svolgono:
a– Con voto palese, generalmente per alzata di mano, per l’approvazione dei Bilanci e del
Programma Sociale.
b– Con voto segreto con schede, qualora il Presidente lo ritenga opportuno.
Consigli Provinciali
ART.6: Le Sezioni Provinciali sono amministrate dal Consiglio Direttivo Provinciale,
composto, indicativamente, da 15 Consiglieri di cui 13 nominati dall’Assemblea
Provinciale e due nominati dal Consiglio stesso.
1- il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile, qualora durante il triennio
venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verrano
sostituiti dall`assemblea nella sua prima riunione i membri cosi eletti entreranno a
loro volta in carica e vi resteranno fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che
hanno sostituito. Se venissero a mancare più della metà dei consiglieri, l`intero consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell`assemblea generale dei soci per la nuova elezione del consiglio.
2- Il Consiglio decade dal 31 gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni del
Consiglio Nazionale della Sips. Entro 30 giorni la Sezione Provinciale provvede al
rinnovo delle cariche sociali.
I Consigli Provinciali devono tenere:
a) il Libro Verbale delle riunioni del Consiglio,
b) il Libro verbale delle Assemblee,
c) il Libro Contabile.
Nomine
ART. 7: Il Consiglio provvede altresi nella sua prima riunione all nomina del Presidente,
Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e di un Coordinatore. il Consiglio si
riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e straordinario quando lo ritengano
opportuno il presidente o la maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente
ART. 8: Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria della società, sia nei rapporti
interni che in quelli esteriori; vigila e cura perchè siano attuate le deliberazioni del
Consiglio e dell`assemblea. Provvede a quanto si addica alla osservanza delle
disposizioni statuarie alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i
poteri del Consiglio che dovranno essere tuttavia approvate nella prima riunione.
Patrimonio e Amministrazione
ART. 9: Il patrimonio della Società è costituito:
1- beni mobili ed immobili
2- dalle somme accantonate
3- da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo
le entrate della società sono costituite:
1- dalle quote annuali versate dai soci
2- dagli eventuali contributi concessi da enti e persone
3- dalle attività di gestione
4- da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo
5- L`esercizio finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica, fino a quando
l`assemblea generale dei soci, con l`approvazione del bilancio, non si sia assunta
direttamente gli impegni relativi.
6- Il bilancio consuntivo approvato dall`assemblea dei soci va trasmesso in copia all S.I.P.S. Nazionale.
Sezioni Comunali
ART. 10: Le sezioni Comunali, senza l’obbligo di avere almeno 30 soci, fanno richiesta di riconoscimento al Consiglio Nazionale. Sono vincolate alle sezioni Provinciali di appartenenza per il parere per il loro riconoscimento e per le loro attività. Il Consiglio Nazionale delibera inappellabilmente il riconoscimento della Sezione.
Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti.
ART. 11: Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci, eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Sezioni, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Ai Sindaci spetta la sorveglianza amministrativa e contabile, partecipano alle riunioni del Consiglio alle quali sono invitati.
Norme disciplinari e collegio dei Probiviri.
ART. 12: Ogni socio è tenuto ad osservare le norme dello Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, lo statuto dell’Enci, il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti Enci, nonché le regole di deontologia e di correttezza sportiva. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o che comunque con il suo comportamento venga ad
arrecare danno morale o materiale alla Sips è passibile di sanzioni disciplinari. E’ soggetto alle decisioni del collegio dei Probiviri dell’Associazione, nonché alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell’Enci. In particolare, i poteri disciplinari vengono esercitati, in primo grado, dalla Commissione disciplinare di prima istanza dell’Enci nelle ipotesi
previste dal regolamento di attuazione dello statuto Enci, nonché dal collegio dei Probiviri dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle sezioni, fra i soci che non ricoprano già la carica di Consigliere.I provvedimenti disciplinari che il collegio dei Probiviri può adottare sono:
a) ammonizione
b) censura
c) sospensione fino ad un massimo di tre anni.In casi particolarmente gravi che comportino l’espulsione di un Socio, la proposta motivata, viene trasmessa al Consiglio che sottoporrà la deliberazione all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
Norme finali
ART. 13: Le deliberazioni di modifica allo Statuto devono essere adottate per votazione da un’Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento di attuazione, si fa riferimento alle vigenti norme
di legge ed ai principi generali di diritto
Varie
ART. 14: Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.
Il Consiglio può determinare il rimborso a piè di lista delle spese effettuate dal Presidente, dai Consiglieri o dai Soci autorizzati o delegati dagli organi sociali – per la loro partecipazione a riunioni o incontri organizzati dalla S.I.P.S. o da altre società o Enti, ovvero l’ adempimento o lo svolgimento dei compiti o incarichi affidati loro dagli organi sociali della S.I.P.S.
1 – Il Presente statuto, dopo l’ approvazione dell’ assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’assemblea generale se non dal Consiglio della società oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest’ultimo caso, la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni relative a modifiche statuarie dovranno essere adottate per votazioni da una assemblea generale in cui siano presenti e rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea è comunque valida in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
2 – all’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza, ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, violazioni statuarie, di nominare un commissario ” ad acta” , a sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di 4 mesi.
3 – E’ intenzione della Sezione Provinciale istituire una zona di addestramento cani da recintare e da attrezzare a spese dell`associazione se non ci sono donazioni o contributi, e verrà dato in gestione ad un socio che, prenderà come compenso il 50 % dell`incasso mensile fissato per l`ultimo giorno di ogni mese e il restante 50% verrà incassato dall`associazione, da utilizzare come sconto per i soci che ne usuffruiranno, per comprare da mangiare ai cinghiali e per le spese di manutenzione, il gestore si deve far carico di controllare il recinto e di fare le eventuali manutenzioni o riparazioni.
Di detta zona addestramento cani, si possono effettuare gare da seguita e abbattimento dei cinghiali in sovranumero ne potranno usufruire tutti i soci della S.I.P.S. che ne facciano richiesta e che rispettino le condizioni stabilite dal Consiglio.
Per poter addestrare i propri cani è necessario che il richiedente paghi la quota a cane stabilita anno per anno dal Consiglio.
Qualora il richiedente non sia associato alla S.I.P.S. dovrà versare una quota maggiorata:
a) del 50% se risulta iscritto, individualmente o come socio collettivo all’ E.N.C.I.
b) del 100% se non risulta iscritto a nessun sodalizio affiliato all’ E.N.C.I.
ART. 15: Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.
Samugheo ______________________